(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana Il seguente regolamento: Art. 1 (Sostituzione dell'art. 536 del r.r. 1/2002 e successive modifiche) 1. L'art. 536 del r.r. n. 1/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 536 (Prezzo di stima). - 1.Il prezzo di stima e' stabilito dalla struttura di cui all'art. 524, comma 3, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Ogni eventuale scostamento dai suddetti parametri deve essere adeguatamente motivato. 2.In casi eccezionali in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura di cui al comma 1 puo' avvalersi del supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, scelti sulla base di terne di professionisti indicati dagli Ordini professionali, cui e' corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe dell'ordine professionale di appartenenza, applicata ai minimi tariffari.». Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, li' 23 dicembre 2008 MARRAZZO